Art. 6

In vigore dal 15 dic 1927
L'albo professionale è distinto dal ruolo degli appartenenti alle Associazioni sindacali. Esso, a cura della Giunta, deve essere stampato e comunicato, a tenore dell'art. 23 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-10-27;2145#art-6

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