Art. 11

In vigore dal 15 dic 1927
Per tutto quanto non è previsto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del relativo regolamento, approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. Con successivo Regio decreto potranno essere emanate, ove sia il caso, le norme complementari, che si rendessero necessarie per l'ulteriore coordinamento della legge e del decreto suindicati con la legge 3 aprile 1926, n. 563, e con il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e con ogni altra legge dello Stato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreto del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Rocco - Fedele - Giuriati. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1927 - Anno VI Atti del Governo, registro 266, foglio 162. - Sirovich.
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