Art. 8
In vigore dal 15 dic 1927
Per tutto ciò che riguarda l'applicazione delle norme relative alle professioni di ingegnere e di architetto restano fermi i poteri di vigilanza del Ministro per la giustizia, giusta l'art. 57 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.
Il Ministro per la giustizia può, con suo decreto, sciogliere la Giunta, ove questa, chiamata alla osservanza degli obblighi ad essa imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni della Giunta sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a che non sia provveduto alla nomina di una nuova Giunta.
Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo dell'Associazione sindacale, il Ministro per la giustizia ha facoltà di disporre, con suo decreto, che la Giunta cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del tribunale.
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