Art. 9

In vigore dal 15 dic 1927
II Ministro per la giustizia, d'intesa col Ministro per le corporazioni, stabilirà, con suo decreto, la data da cui incominceranno a funzionare le Giunte menzionate nell'. Fino a tale data la custodia dell'albo, che sino alla data medesima continua ad essere unico, rimane affidata al presidente del tribunale. Egli, o un giudice da lui delegato, decide sulle domande di iscrizione nell'albo; provvede, altresì, d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-10-27;2145#art-9

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