Art. 10

In vigore dal 15 dic 1927
I provvedimenti, di cui all'articolo precedente, sono presi dal presidente del tribunale o dal magistrato da lui delegato, sentito il parere di un ingegnere e di un architetto iscritti nell'albo, designati dalla rispettiva Associazione sindacale. L'Associazione designa anche un supplente per il caso di impedimento o di assenza. Quando alcuno dei suddetti provvedimenti riguardi un geometra civile autorizzato, di cui all'art. 74 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, ovvero un tecnico, di cui al R. decreto 3 settembre 1926, n. 1660, il presidente del tribunale chiama a dare parere, in aggiunta all'ingegnere e all'architetto, un professionista iscritto nell'elenco menzionato nel citato art. 74, o, rispettivamente, nel R. decreto 3 settembre 1926, n. 1660. Contro i provvedimenti del presidente del tribunale è dato ricorso alla Commissione centrale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-10-27;2145#art-10

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