Art. 7

In vigore dal 15 dic 1927
Spetta alle Associazioni sindacali, secondo la rispettiva competenza: a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere o di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re; b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per la giustizia, sentito il parere della Commissione centrale; c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che verrà stabilito dalla Commissione centrale per le spese del suo funzionamento, a norma dell'art. 18 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, numero 2537. L'Associazione sindacale tiene distinta la contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali. Essa comunica alla Giunta l'elenco dei soci morosi per i provvedimenti disciplinari, a termini dell'art. 50 del predetto regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-10-27;2145#art-7

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