Art. 2
In vigore dal 15 dic 1927
Le attribuzioni sulla custodia dell'albo degli ingegneri e degli architetti e sulla disciplina degli iscritti, deferite alle Associazioni sindacali dall'art. 12 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sono da esse esercitate a mezzo di una Giunta composta di cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo non superi 200, e di sette membri negli altri casi. Fanno parte della Giunta anche due membri supplenti, che sostituiranno quelli effettivi in caso di assenza o di impedimento.
I componenti della Giunta devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che le competenti Associazioni sindacali designeranno in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati.
Qualora negli albi degli ingegneri o degli architetti delle nuove provincie si trovino iscritti tecnici menzionati nell'art. 74 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, ovvero quelli indicati nel R. decreto 3 settembre 1926, n. 1660, fa parte della Giunta anche un membro dell'una o dell'altra di queste categorie.
La Giunta elegge nel suo seno il presidente e il segretario. Essa decide a maggioranza; e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
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