Art. 1

In vigore dal 15 dic 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 24 giugno 1923, n. 1395, ed il regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sulla tutela del titolo e dell'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto; Visti gli articoli 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e 12 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro; Visto il R. decreto 6 marzo 1927, n. 307; Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'albo degli ingegneri è separato da quello degli architetti. Gli iscritti nell'albo degli ingegneri, i quali si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 54 del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, hanno diritto di compiere tutte le mansioni di spettanza della professione di architetto e possono ottenere perizie ed incarichi a questa relative, senza bisogno di essere iscritti anche nell'albo degli architetti. È però in loro facoltà di chiedere l'iscrizione anche in questo albo. Egualmente gli iscritti nell'albo degli architetti, che si trovino nelle condizioni di cui nei capoversi del medesimo art. 54, hanno facoltà di esercitare le mansioni ivi indicate, anche ai fini di perizie o di incarichi, senza diritto di iscrizione nell'albo degli ingegneri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-10-27;2145#art-1

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