Art. 3

In vigore dal 15 dic 1927
Per le iscrizioni, cancellazioni e revisioni dell'albo, la Giunta osserva le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. Le norme dello stesso regolamento vanno osservate per quanto concerne i provvedimenti disciplinari. Non possono essere iscritti nell'albo, e qualora vi siano iscritti devono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-10-27;2145#art-3

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