Art. 5
In vigore dal 15 dic 1927
La Giunta deve comunicare all'Associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte dell'Associazione sindacale, e questa deve comunicare alla Giunta i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-10-27;2145#art-5