Art. 5

In vigore dal 15 dic 1927
La Giunta deve comunicare all'Associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte dell'Associazione sindacale, e questa deve comunicare alla Giunta i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-10-27;2145#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo