REGIO DECRETO·n. 14·3 gennaio 1924
Norme regolamentari per l'avanzamento nei vari gradi della Regia guardia di finanza.
Vigente dal 24 gennaio 1924 15 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visti gli
Art. 2L'esperimento al quale devono essere sottoposti i capitani della Regia guardia di finanza,
Art. 3I capitani della Regia guardia di finanza aspiranti all'avanzamento a scelta, devono esser
Art. 4Per ottenere l'avanzamento a scelta al grado di capitano i tenenti, oltre ai requisiti sta
Art. 5Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento del grado di maresciallo maggiore e
Art. 6Possono presentarsi all'esperimento per l'ammissione alla scuola allievi sottufficiali i m
Art. 7Le norme per l'ammissione, la frequenza, la durata e gli esami finali e di passaggio dei c
Art. 8Per gli avanzamenti da conferirsi mediante esami od esperimenti, le norme ed i programmi d
Art. 9I requisiti di anzianità di età o di servizio, prescritti per l'ammissione ai corsi alliev
Art. 10La promozione al grado di sottobrigadiere si fa sulla base di due quadri di avanzamento, d
Art. 11I sottufficiali e gli appuntati retrocessi o rimossi dal grado, non prosciolti dal servizi
Art. 12Il riammesso nella Regia guardia di finanza, che durante la precedente permanenza nel corp
Art. 13Dell'idoneità all'avanzamento, sia a scelta o sia ad anzianità, dei militari della Regia g
Art. 14Le Commissioni superiori d'avanzamento per gli ufficiali sono nominate con decreto Ministe
Art. 15Il presente decreto, col quale restano abrogate tutte le disposizioni ad esso contrarie, e