Art. 5

In vigore dal 3 gen 1924
Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento del grado di maresciallo maggiore e di quello di maresciallo rispettivamente i marescialli capi ed i brigadieri che, oltre ai requisiti stabiliti abbiano nell'ultimo biennio riportato il giudizio sommario non inferiore a buono tre ed il parere favorevole delle autorità incaricate della compilazione delle note caratteristiche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-01-03;14#art-5

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