Art. 6

In vigore dal 3 gen 1924
Possono presentarsi all'esperimento per l'ammissione alla scuola allievi sottufficiali i militari di truppa che, oltre ai requisiti stabiliti abbiano nell'ultimo anno di servizio riportato il giudizio sommario non inferiore a buono ed ottengano il parere favorevole delle autorità incaricate della compilazione delle note caratteristiche. Possono essere ammessi agli esami di concorso per la scuola allievi ufficiali i sottufficiali che, oltre ai requisiti richiesti, abbiano nell'ultimo biennio riportato il giudizio sommario non inferiore a buono tre ed ottengano il parere favorevole delle autorità incaricate della compilazione delle note caratteristiche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-01-03;14#art-6

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Art. 6 Norme regolamentari per l'avanzamento nei vari gradi della Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo