Art. 2
In vigore dal 3 gen 1924
L'esperimento al quale devono essere sottoposti i capitani della Regia guardia di finanza, aspiranti all'avanzamento ad anzianità, ha luogo presso il Comando generale del corpo, e consiste nelle due prove seguenti:
a) esercitazioni di comando ed impiego tattico del battaglione di fanteria;
b) discussione orale di questioni riflettenti le leggi, i regolamenti e le istruzioni generali e speciali del corpo.
Il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato verrà pronunziato a scrutinio segreto facendo seguire, all'eventuale giudizio di idoneo, la qualifica di buono o di ottimo.
Sono dispensati dalle due prove sopra indicate i capitani del corpo che abbiano frequentato con buon esito la Scuola di guerra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-01-03;14#art-2