Art. 7

In vigore dal 3 gen 1924
Le norme per l'ammissione, la frequenza, la durata e gli esami finali e di passaggio dei corsi d'istruzione per gli allievi guardie, gli allievi sottufficiali e gli allievi ufficiali sono, al pari dei programmi da svolgersi durante i corsi stessi, stabilite con decreto Ministeriale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-01-03;14#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 Norme regolamentari per l'avanzamento nei vari gradi della Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo