Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 3 gen 1924
Le norme per l'ammissione, la frequenza, la durata e gli esami finali e di passaggio dei corsi d'istruzione per gli allievi guardie, gli allievi sottufficiali e gli allievi ufficiali sono, al pari dei programmi da svolgersi durante i corsi stessi, stabilite con decreto Ministeriale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-01-03;14#art-7