Art. 12

In vigore dal 3 gen 1924
Il riammesso nella Regia guardia di finanza, che durante la precedente permanenza nel corpo copriva un grado, potrà esserne nuovamente investito se all'atto della riammissione esistono vacanze in quel grado; altrimenti attenderà che vi siano posti disponibili. Se aveva, invece, superato gli esami per l'avanzamento ad un grado potrà essere inscritto subito nel relativo quadro di avanzamento, prendendovi però l'ultimo posto, per essere promosso a suo turno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-01-03;14#art-12

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Art. 12 Norme regolamentari per l'avanzamento nei vari gradi della Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo