Art. 13
In vigore dal 3 gen 1924
Dell'idoneità all'avanzamento, sia a scelta o sia ad anzianità, dei militari della Regia guardia di finanza giudicano in primo grado le autorità alle quali spetta in via normale la compilazione delle note caratteristiche dei militari da proporsi.
Gli specchi di proposte compilati dalle autorità anzidette vengono trasmessi gerarchicamente al Comando generale del corpo, che li sottopone al giudizio di una Commissione superiore composta nel modo seguente:
a) per gli avanzamenti da farsi a titolo di scelta o per merito eccezionale nei vari gradi di ufficiale, del comandante generale e dei generali del corpo compreso quello del Regio esercito a disposizione. La Commissione stessa si intenderà legalmente costituita coll'intervento di almeno quattro dei suoi membri compreso il presidente ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove abbia riportato più di un voto contrario;
b) per gli avanzamenti ad anzianità nei vari gradi di ufficiale, del comandante generale o, in sua vece, del comandante in 2° e di due generali di brigata del corpo o dell'Esercito;
c) per gli avanzamenti nei gradi di sottufficiale e di appuntato, di un colonnello, presidente, e di due tenenti colonnelli o maggiori, membri.
Storico versioni
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