Art. 8

In vigore dal 3 gen 1924
Per gli avanzamenti da conferirsi mediante esami od esperimenti, le norme ed i programmi degli esami o degli esperimenti sono stabiliti con decreto Ministeriale. Con decreto Ministeriale è del pari determinata la composizione della Commissione clic, per ciascun grado, deve esprimere il giudizio sugli esami o sugli esperimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-01-03;14#art-8

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