Art. 8
In vigore dal 3 gen 1924
Per gli avanzamenti da conferirsi mediante esami od esperimenti, le norme ed i programmi degli esami o degli esperimenti sono stabiliti con decreto Ministeriale.
Con decreto Ministeriale è del pari determinata la composizione della Commissione clic, per ciascun grado, deve esprimere il giudizio sugli esami o sugli esperimenti.
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