Art. 9

In vigore dal 3 gen 1924
I requisiti di anzianità di età o di servizio, prescritti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali e allievi sottufficiali, dovranno essere posseduti dagli aspiranti all'inizio dei corsi stessi, la cui data sarà di volta in volta determinata dal Comando generale. L'ordine di classificazione nei quadri di avanzamento dei promuovibili, per esame ai gradi di sottobrigadiere e di sottotenente sarà determinato esclusivamente dalla somma dei punti di merito ottenuti da ciascun candidato nelle prove finali dei rispettivi corsi. L'ordine di classificazione nei quadri di avanzamento dei promuovibili ai gradi di maresciallo e di maresciallo maggiore sarà dato, invece, dalla somma dei punti di merito ottenuti negli esami con quelli di anzianità di grado, considerando per un punto ogni anno di anzianità di grado o la, frazione di anno superiore a sei mesi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-01-03;14#art-9

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