Art. 11
In vigore dal 3 gen 1924
I sottufficiali e gli appuntati retrocessi o rimossi dal grado, non prosciolti dal servizio, possono essere reintegrati su proposta delle Commissioni di avanzamento, dopo un anno almeno di ottima condotta dalla data di retrocessione o rimozione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-01-03;14#art-11