Art. 10

In vigore dal 3 gen 1924
La promozione al grado di sottobrigadiere si fa sulla base di due quadri di avanzamento, di cui uno per merito di esame e uno per distinti servizi, e mediante una serie di dieci turni, dei quali i primi nove spettano ai riconosciuti idonei per esame al compimento del corso d'istruzione, ed il decimo turno agli appuntati riconosciuti meritevoli della promozione per distinti servizi. In mancanza di promuovibili per questo ultimo turno i posti disponibili saranno devoluti all'avanzamento normale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-01-03;14#art-10

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