Art. 1
In vigore dal 3 gen 1924
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, portante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Vista la legge sull'avanzamento del Regio esercito 2 luglio 1896, n. 254, e le sue successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge anzidetta;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
L'esperimento di abilità e di cultura professionale, al quale devono essere sottoposti i tenenti colonnelli della Regia guardia di finanza aspiranti all'avanzamento, consiste:
1° Nell'ispezione completa di uno o due circoli designati dal comandante generale del corpo, e sulla quale ispezione sarà compilata dal candidato una relazione che verrà poi discussa davanti alla Commissione di cui all';
2° In un esperimento pratico di comando ed impiego tattico di più battaglioni, in cui il candidato dovrà dare prova del suo grado di cultura militare. Discussione sulle disposizioni date sul terreno per dimostrare capacità a ragionare in forma chiara e corretta su questioni di arte militare, e sul governo degli uomini in tempo di pace ed in tempo di guerra.
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