REGIO DECRETO·n. CCCXXXIII·30 giugno 1907
Che approva l'annesso statuto per la costituzione della scuola serale e domenicale arti e mestieri «Antonio Pacinotti» di Pistoia.
Vigente dal 30 agosto 1907 26 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto le d
Art. 2Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, ind
Art. 3Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed
Art. 4La scuola è diurna con corsi serali. L'anno scolastico comincia nel mese di ottobre e term
Art. 5La scuola comprende due sezioni, dei fabbri meccanici, e di falegnami ebanisti, il cui cor
Art. 6Per essere ammessi alla scuola i giovani devono aver compiuto dodici anni di età e non sup
Art. 7Dopo compiuto il corso normale di 4 anni i giovani sono ammessi ad un esame di licenza, su
Art. 8L'amministrazione della scuola è affilata ad una Giunta di vigilanza composta di un delega
Art. 9Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta; questa eleggo nel suo sen
Art. 10La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante al periodo in cui è apert
Art. 11La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento dell
Art. 12La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per qu
Art. 13Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei labora
Art. 14Il direttore, gl'insegnanti, i capi officina e di laboratorio sono scelti in seguito a pub
Art. 15È ammesso il passaggio del personale direttivo od insegnante e dei capi officina e di labo