Art. 2

In vigore dal 14 set 1907
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 15,000 il comune di Pistoia con............... » 3,000 la Camera di commercio di Firenze con........ » 1,500 la pia Casa di lavoro «Conversini» con........ » 3,000 il Conservatorio degli orfani con.......... » 3,000 inoltre la provincia di Firenze........... » 2,500 sino al 1910 e in seguito con le somme che di anno in anno saranno stanziate in bilancio. La Cassa di risparmio con il frutto del capitale dovuto alla scuola e già depositato con apposito libretto, e con le somme che di anno in anno saranno prelevate sugli utili della Cassa. Gl'Istituti Conservatorio degli orfani e pia Casa di lavoro «Conversini» forniscono gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvedono alla loro manutenzione, alla illuminazione e al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua mediante la corresponsione di lire mille annue (comprese nel concorso delle L. 6.000).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;333#art-2

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