Art. 5
In vigore dal 14 set 1907
La scuola comprende due sezioni, dei fabbri meccanici, e di falegnami ebanisti, il cui corso normale dura quattro anni ed un corso di perfezionamento di un anno con una sezione aggiunta per i meccanici elettricisti.
Nella scuola s'impartiscono i seguenti insegnamenti: italiano; diritti e doveri; matematica; disegno geometrico e tecnico; disegno di ornato e plastica; meccanica; tecnologia e disegno di macchine; fisica e chimica; elettrotecnica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;333#art-5