Art. 6
In vigore dal 14 set 1907
Per essere ammessi alla scuola i giovani devono aver compiuto dodici anni di età e non superato il 16° ed essere forniti del diploma di maturità o di licenza elementare a termini di legge.
È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.
Non sono ammessi uditori o praticanti a nessuno dei corsi.
Per passare da una classe all' altra è obbligatorio l'esame di promozione.
Agli allievi del Conservatorio degli orfani e della pia casa «Conversini» i quali abbiano compiuto il corso prima dell'epoca prefissa per la loro uscita dagli istituti è permesso di frequentare le scuole e le officine. Essi possono essere cointeressati negli utili delle officine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;333#art-6