Art. 10

In vigore dal 14 set 1907
La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante al periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in uno di parità prevale il voto del presidente. Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi. La decadenza è dichiarata dal ministro. Il presidente della Giunta ne dà comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;333#art-10

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