Art. 15
In vigore dal 14 set 1907
È ammesso il passaggio del personale direttivo od insegnante e dei capi officina e di laboratorio da questa scuola ad un'altra o viceversa, quando entrambe siano della stessa natura e di egual grado e i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto Reale o Ministeriale.
Perché i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi occorre inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le Giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale.
In caso di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;333#art-15