Art. 16
In vigore dal 14 set 1907
Gli stipendi del direttore e dei professori che abbiano la titolarità, come pure quelli dell'altra personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni. L'aumento è calcolato in base allo stipendio iniziale di ruolo.
Il tempo utile per il computo del sessennio decorrerà per il personale confermato in servizio, in conformità dell' dalla data del presente decreto.
Sarà stanziata ogni anno nel bilancio della scuola una somma destinata a far fronte agli impegni derivanti dal presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;333#art-16