Art. 26

In vigore dal 14 set 1907
Sarà in facoltà del ministro di derogarti alle norme stabilite dall' solo rispetto al personale insegnane e l'amministrativo della scuola, attualmente in servizio nonché al personale insegnante e capi officina dai due Istituti, Conservatorio e «Conversini». Sarà pura in facoltà del ministro di derogare, solo per il primo anno di vita della scuola, al disposto dall' o di affidare al sottoprefetto di Pistoia, in qualità di R. commissario, l'amministrazione della scuola. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1907. VITTORIO EMANUELE. F. COCCO-ORTU. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;333#art-26

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