Art. 24

In vigore dal 14 set 1907
Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro Istituto scolastico, d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;333#art-24

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