Art. 14

In vigore dal 14 set 1907
Il direttore, gl'insegnanti, i capi officina e di laboratorio sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro. Potranno però, udito il parere della Giunta di vigilanza, essere nominate ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti. Il direttore potrà anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola. La Giunta di vigilanza ha facoltà di delegare un suo rappresentante a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi banditi per i posti vacanti nella scuola. Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi officina e di laboratorio, scelti nei modi sopra indicati, sono nominati, in via di esperimento, col grado di straordinari. Il periodo di priva non può aver durata minore di due anni, nè maggiore di cinque. Trascorso detto periodo, gli straordinari possono essere nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualità e le attitudini necessarie. Per le vacanze che si verificassero in corso di anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei. Per gli insegnamenti di carattere speciale e complementare, determinati dal ruolo organico, il Ministero potrà derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali da affidarsi a persone che abbiano titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in iscuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento. Il personale amministrativo è pure nominato dal ministro, sopra proposta della Giunta di vigilanza. La nomina degli straordinari, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio e del personale amministrativo è fatta con decreto Ministeriale; la promozione a ordinario del direttore o dei professori con decreto Reale. Il personale di servizio è nominato dalla Giunta di vigilanza coll'approvazione del ministro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;333#art-14

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Art. 14 Che approva l'annesso statuto per la costituzione della scuola serale e domenicale arti e mestieri «Antonio Pacinotti» di Pistoia. — Testo vigente | Portale Normativo