Art. 17
In vigore dal 14 set 1907
Il direttore, i professori ed i capi officina e di laboratorio ed il personale amministrativo con nomina stabile saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo, nei casi e con le norme stabilite per gli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.
Il personale inserviente sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale rimarrà in servizio.
Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo, ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, giusta analoga convenzione con la Cassa nazionale di previdenza Nella convenzione stessa sarà stabilita la misura della ritenuta da farsi sugli stipendi del personale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;333#art-17