Art. 8

In vigore dal 14 set 1907
L'amministrazione della scuola è affilata ad una Giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati nell' e da uno della Società «Utile e diletto» di Pistoia. Il direttore fa parte di diritto della Giunti di vigilanza. La provincia di Firenze sarà rappresentata sino a quando continuerà a contribuire con almeno la somma annua di L. 2500 alle spese di mantenimento della scuola. Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire mille essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta. I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni o possono essere rieletti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;333#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo