REGIO DECRETO·n. CCCXLVI·16 giugno 1907
Che riordina la scuola industriale e professionale di concia in Torino.
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la d
Art. 2Al mantenimento di essa provvedono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio col
Art. 3La scuola si propone l'insegnamento teorico e pratico delle discipline attinenti all'indus
Art. 4Ai giovani licenziati dal corso normale, verrà rilasciato un diploma di abilitazione alle
Art. 5L'insegnamento pratico è impartito in appositi gabinetti e laboratori secondo le norme sta
Art. 6Il numero delle materie d'insegnamento, le norme per l'ammissione degli alunni e per gli e
Art. 7La direzione dell'andamento didattico della scuola spetta esclusivamente al Ministero di a
Art. 8Un consiglio direttivo sovraintende all'andamento morale ed amministrativo della scuola. E
Art. 9Il presidente del consiglio direttivo, eletto in seno ad esso, rappresenta la scuola.
Art. 10Il consiglio direttivo si aduna una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la sc
Art. 11Il consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni: a) formula il regolamento interno dell
Art. 12Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola e dei laboratori, come pure
Art. 13Il direttore, gli insegnanti titolari ed i capi-laboratorio saranno nominati dal Ministero
Art. 14Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio dire
Art. 15Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del