Art. 15
In vigore dal 3 ott 1907
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore.
Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, compila gli orari ed i programmi d'insegnamento da sottoporsi all'approvazione del Ministero, fa le proposte per l'acquisto del materiale didattico, sceglie i libri di testo, e delibera sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi, a norma del regolamento di cui all'.
Il collegio degli insegnanti si riunisce inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti, che fossero sottoposti al suo esame.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;346#art-15