Art. 10
In vigore dal 3 ott 1907
Il consiglio direttivo si aduna una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre tutte le volte che il bisogno lo richieda, in seguito a convocazione del presidente o dietro domanda scritta di almeno la metà più uno dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Decadono dal loro ufficio quei componenti del consiglio, che non intervengono alle adunanze di esso per tre mesi consecutivi senza giustificati motivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;346#art-10