Art. 8
In vigore dal 3 ott 1907
Un consiglio direttivo sovraintende all'andamento morale ed amministrativo della scuola. Esso è composto di sette membri, dei quali: due sono nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio; uno dal comune di Torino; uno dalla camera di commercio di Torino e due dall'assemblea degli azionisti che versarono i fondi per il primo impianto della scuola.
Il direttore della scuola fa parte di diritto del consiglio direttivo, con voto deliberativo.
Avranno diritto di avere un proprio rappresentante, con voto deliberativo, nel consiglio direttivo della scuola, quegli enti i quali concorreranno al mantenimento di essa con un contributo annuo non inferiore alle lire cinquecento.
I membri elettivi del consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;346#art-8