Art. 3
In vigore dal 3 ott 1907
La scuola si propone l'insegnamento teorico e pratico delle discipline attinenti all'industria conciaria allo scopo di fornire all'industria stessa direttori chimico tecnici di conceria e capi operai.
Essa comprende due corsi:
1° Corso normale, le cui lezioni si svolgono nelle ore diurne;
2° Corso per gli operai.
La durata di entrambi i corsi è stabilita dalle disposizioni del regolamento interno della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;346#art-3