Art. 7
In vigore dal 3 ott 1907
La direzione dell'andamento didattico della scuola spetta esclusivamente al Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Il direttore della scuola proporrà al Ministero i programmi di insegnamento e gli orari delle lezioni compilati dal collegio degli insegnanti e corrisponderà direttamente col Ministero per tutto ciò che si riferisce all'andamento didattico della scuola stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;346#art-7