Art. 5
In vigore dal 3 ott 1907
L'insegnamento pratico è impartito in appositi gabinetti e laboratori secondo le norme stabilite dal regolamento, che sarà approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;346#art-5