Art. 11
In vigore dal 3 ott 1907
Il consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni:
a) formula il regolamento interno della scuola e lo propone all'approvazione del Ministero, come pure tutte le modificazioni da apportarsi ad esso;
b) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;
c) compila la pianta organica del personale insegnante e la sottopone all'approvazione del Ministero;
d) propone all'approvazione del Ministero, quando vi è richiesto, la nomina del direttore e degli insegnanti stabiliti dalla pianta organica del personale; nomina inoltre il personale amministrativo e di servizio;
e) compila il bilancio preventivo della scuola e lo trasmette al Ministero per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;
f) compila il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero predetto insieme ai documenti giustificativi non più tardi di due mesi dopo la chiusura dell'esercizio;
g) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero, e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;
h) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e incremento della scuola;
i) dà parere al Ministero su tutti i provvedimenti riguardanti le disposizioni regolamentari, i programmi, i ruoli del personale;
k) presenta alla fine di ogni anno scolastico a tutti gli enti che contribuiscono al mantenimento della scuola una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola stessa;
l) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati dalla scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;346#art-11