Art. 11

In vigore dal 3 ott 1907
Il consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni: a) formula il regolamento interno della scuola e lo propone all'approvazione del Ministero, come pure tutte le modificazioni da apportarsi ad esso; b) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola; c) compila la pianta organica del personale insegnante e la sottopone all'approvazione del Ministero; d) propone all'approvazione del Ministero, quando vi è richiesto, la nomina del direttore e degli insegnanti stabiliti dalla pianta organica del personale; nomina inoltre il personale amministrativo e di servizio; e) compila il bilancio preventivo della scuola e lo trasmette al Ministero per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio; f) compila il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero predetto insieme ai documenti giustificativi non più tardi di due mesi dopo la chiusura dell'esercizio; g) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero, e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo; h) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e incremento della scuola; i) dà parere al Ministero su tutti i provvedimenti riguardanti le disposizioni regolamentari, i programmi, i ruoli del personale; k) presenta alla fine di ogni anno scolastico a tutti gli enti che contribuiscono al mantenimento della scuola una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola stessa; l) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati dalla scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;346#art-11

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Art. 11 Che riordina la scuola industriale e professionale di concia in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo