Art. 13

In vigore dal 3 ott 1907
Il direttore, gli insegnanti titolari ed i capi-laboratorio saranno nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in seguito a pubblico concorso, o su proposta del Consiglio direttivo. Delle commissioni giudicatrici dei concorsi farà parte un rappresentante del consiglio direttivo. Gli insegnanti incaricati saranno nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sopra proposta del consiglio direttivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;346#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo