Art. 13
In vigore dal 3 ott 1907
Il direttore, gli insegnanti titolari ed i capi-laboratorio saranno nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in seguito a pubblico concorso, o su proposta del Consiglio direttivo.
Delle commissioni giudicatrici dei concorsi farà parte un rappresentante del consiglio direttivo.
Gli insegnanti incaricati saranno nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sopra proposta del consiglio direttivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;346#art-13