Art. 18

In vigore dal 3 ott 1907
Il presente statuto potrà essere modificato con decreto reale sopra proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il consiglio direttivo della scuola. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 giugno 1907, VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 12 settembre 1907. Reg. 37. Atti del Governo a f. 21. A. Armelisasso. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO F. Cocco-Ortu.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;346#art-18

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Art. 18 Che riordina la scuola industriale e professionale di concia in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo