Art. 18
In vigore dal 3 ott 1907
Il presente statuto potrà essere modificato con decreto reale sopra proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il consiglio direttivo della scuola.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 giugno 1907,
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 12 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 21. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO
F. Cocco-Ortu.
Storico versioni
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