Art. 17
In vigore dal 3 ott 1907
La scuola concorre con una somma annua, da stabilirsi nel suo bilancio, come contributo al trattamento di riposo del personale insegnante, il quale è tenuto a rilasciare all'uopo una quota mensile, a norma di speciale regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;346#art-17