Art. 14

In vigore dal 3 ott 1907
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e nell'amministrazione della scuola; provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti, propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in. caso di breve assenza. Nei casi di assenze prolungate riferisce al Ministero per gli opportuni provvedimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;346#art-14

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Art. 14 Che riordina la scuola industriale e professionale di concia in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo