Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 3 ott 1907
La scuola si propone l'insegnamento teorico e pratico delle discipline attinenti all'industria conciaria allo scopo di fornire all'industria stessa direttori chimico tecnici di conceria e capi operai. Essa comprende due corsi: 1° Corso normale, le cui lezioni si svolgono nelle ore diurne; 2° Corso per gli operai. La durata di entrambi i corsi è stabilita dalle disposizioni del regolamento interno della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;346#art-3