REGIO DECRETO·n. CCCXCII·1 ottobre 1906
Che istituisce in Torino una R. scuola superiore di studi applicati al commercio.
Vigente dal 14 novembre 1906 22 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R
Art. 2La scuola ha per fine di promuovere gli alti studi commerciali, mediante insegnamenti teor
Art. 3Al mantenimento della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commerci
Art. 4Il programma degli studi sarti svolto in un periodo di almeno tre anni e comprenderà le se
Art. 5Saranno ammessi come alunni della scuola, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento:
Art. 6Agli alunni che avranno regolarmente compiuto il corso della scuola, superandone gli esami
Art. 7Le tasse scolastiche, dì immatricolazione, di ammissione, di esame, di diploma e di certif
Art. 8Il Governo della scuola è affidato ad un Consiglio direttivo composto di un delegato del M
Art. 9Il Consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento ammi
Art. 10Il Consiglio direttivo si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui la scuo
Art. 11La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, coadiuvato
Art. 12Il numero dei professori e del personale tutto della scuola ed i relativi stipendi saranno
Art. 13I professori possono essere ordinari, straordinari od incaricati. I professori ordinari e
Art. 14Il direttore è scelto ad ogni triennio fra una terna proposta dal Consiglio direttivo dopo
Art. 15Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dire