Art. 16

In vigore dal 29 nov 1906
Il Consiglio accademico, che sarà presieduto dal direttore, compila gli orari ed i programmi d' insegnamento da sottoporsi all'approvazione del Ministero; fa le proposte per l'acquisto del materiale scientifico; delibera sulle punizioni più gravi da infliggersi agli studenti a norma del regolamento. Il Consiglio accademico si riunisce pure, una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli argomenti che fossero sottoposti al suo esame.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-10-01;392#art-16

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